Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹CII. De tutores e curadores›

1‹I›tem hordinamus qui si alcuna persone appus morte sua lasarit figios pixinos et in su testamento /32r/ suo illis lasarit tudore over curadore, ‹over› qui illis eseret dadu per isus oficiallis nostros, qui sus tudores over curadores non siant tenudos de respondere a quertu alcuno qui ’llis eseret fatu pro cusus pixinos pro alcuna causa, … Leggi tutto ‹CII. De tutores e curadores›

‹Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos›

/35r/ ‹CXII.› 1‹I›tem ordinamus qui siant tenudus sus hominis qu’ant vinjas issoro et hortos de cungare·llus beni, et conjadus qui ’llus ant avir beni dugant illoe su officiali et isu majori et jurados V dae sa villa pixinna, et dae sa villa manna X, pro biere et pro isquiri c’ant esere bene cungados. 2Et ‹si … Leggi tutto ‹Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos›

‹CXIV. De su molenti in lavores›

1‹I›tem ordinamus qui su molenti qui s’at acatare in su levore seguint·illi una origa sa prima bolta qui ’loi at esere acaptadu; 2et sa secunda bolta illi seguint sa attera origha, et dae cusas dues boltas innanti, quando iloi ‹at› esere acaptadu, sus popillus de sos lavores o armentargios issoro bie·llo potsa‹n›t tenne e dare·llo … Leggi tutto ‹CXIV. De su molenti in lavores›

‹CXXII. De sas curadorias obligadas andari a quida de berrude›

1‹I›tem ordinamus qui sas curadories et vilas qui sunt ordinadas de benne ad Aristanis pro rêrre sa quida de baruda siant tenudas de benne secundu qui est ordinadu et usadu, salvu si cusa curadoria over villa ad qui at gitare bene in sas ditas dies feriadas o festas, 2qui non siat tenta de bene in … Leggi tutto ‹CXXII. De sas curadorias obligadas andari a quida de berrude›

SALARIOS

SALARIOS ‹O›rdinamentos de sos salarios et pagas qui debent levare sus auditores de sa Audiençia ed isus nodaios pro ragione isoro /39r/ ‹CXXIV.› ‹D›e sos sallarios qui debent levare sus auditores, notarios et escrivanos 1‹Or›dinamus qui sos auditores de sa Audiençia nostra, qui sunt a su presente et qui ant esere per innantis, non usint … Leggi tutto SALARIOS

‹CXXV.› Dessas dies feriades qui non si debet rehere corona ni de Loghu e ni attera …

‹CXXV.› Dessas dies feriades qui non si debet rehere corona ni de Loghu e ni attera e ni de beruda in sas quallis comandamus qui non si·ndi deppiat rêrre /41v/ 1In primis sas dominiguas de totu s’anno et totas sas festas de santa Maria; 2item totas ‹sas› festas de sos apostollos e totas sas festas … Leggi tutto ‹CXXV.› Dessas dies feriades qui non si debet rehere corona ni de Loghu e ni attera …

‹CXXVIII. De non blastomari a Deus›

1‹I›tem ordinamus, pro qui Deus omnipotenti si debet supra totu sas causas honorari, timiri, guardari et obediri, et apresu sa Virgini gloriosa santa Maria et isus apostollos, Santos et Santas de Deu, 2ordinamus qui si alcuna persone, de caluncha condicione siat, qui at brestomari a Deus over a santa Maria et illi at esere provadu, … Leggi tutto ‹CXXVIII. De non blastomari a Deus›

‹CXXIX. De sa Charta de Loghu›

/43r/ 1‹I›tem ordinamus qui cascuno curadore siat tenudo et deppiat avir ad ispesas suas sa Carta de Loghu, cun sa qualli isu et isus juradus et juigantis si potsant plenamenti informari quando eserent a sos bisonjus. 2Et deppiat·illa levari dae sa camara nostra et deppiat·illa observari cun totu sos capitullos qui si·lloe contenit et ordiname‹n›tos … Leggi tutto ‹CXXIX. De sa Charta de Loghu›

‹CXXX. Debitu pagadu›

1‹I›tem ordinamus et estatuimus qui ‹si› qualecuna persone at dimandari deppidu pagadu over torrarit a dimandari chertu binxidu et difinidu, siat comdenpnadu in su dopio de cusa cantidadi de qui eseret pagadu over vinquidu. 2E ciò si intendat ad icusas persones at sas callis prinsipa‹li›menti esseret fatu du ditu pagamentu over qui eseret binquidu, exceptu … Leggi tutto ‹CXXX. Debitu pagadu›

/43v/ Ordinam‹en›tos de comonarjos ‹CXXXI.›

‹CXXXI.› 1‹I›tem hordinamus qui si alcunu homini levarit cumoni dae attera persona ‹de› alcuno bestiamen e ad cusu pastore si·lli at provari fraudi de bestia qui avirit vendidu o donadu o amagadu, e non lo at nare a su dono suo cando ant faguir ragioni intro de su anno qui fasiant raxione de su bestiamini, … Leggi tutto /43v/ Ordinam‹en›tos de comonarjos ‹CXXXI.›

‹CXLV. De sinari su bestiamen›

/45v/ 1‹I›tem ordinamus qui sus oficiallis nostros, cascuno in so ofiçio isoro, deppia‹n›t quircari donja anno una bolta su bestiamini si est signadu et si portat cadiscuno su signu suo de sos popillos. 2Et si ’ndi acatarint qui non eserent signadus, cusu oficialli over ofiçiallis illu depiant levare cusu talli bestiamen qui no at sere … Leggi tutto ‹CXLV. De sinari su bestiamen›

‹CLI. Qui narrit paraula criminosa›

1‹I›tem hordinamus qui si alicuna persone narit ‹a› alcuna attera persona paraula criminoça, qui cusu over cusa persone qui adi nari talli paraula criminosa lo depiat bogari in claru infra dies VIII. 2Et si in c‹l›aru non lu bogat, si ad icusa persona adi esere narada sa ditta paraula criminosa, si est provadu, paguit segundu … Leggi tutto ‹CLI. Qui narrit paraula criminosa›

‹CLIV. Qui narrit iniuria ad officiali›

1‹I›tem hordinamus et bolemus qui si alguna persone narit paraulla injurjosa at alguno ofiçialli nostru fagendo fatus nostrus over qui ’lli levarit prea de manus, cusa talli persone qui adi faguir segundu de supra paguit a sa corti nostra liras XXV. 2Et si non pagat infra dies XV de c’at esere juigadu, seguint·illi sa limba, … Leggi tutto ‹CLIV. Qui narrit iniuria ad officiali›

‹CLVII. Vigna›

1‹I›tem hordinamus et costituimus qui si alcuna persone at esere acatada portando agresta hover axina mostrit qui si·lla at avir dada; 2e si non lo mostrat, paguit pro fura. 3Et custo si intenda‹t› pro persone over personis qui non ant vingas ipsoro.   at esere acatada | qui at esere acatada over | ovel

‹CLVIII. De qui furarit agresta over axina›

1‹I›tem hordinamus qui si alcuna persone at esere acatada furando agresta over axina, over qui ’lli eseret provado, deppiat pagari a sa corti nostra per cascuna bolta qui alcuno officiali nostro indi avirit lamento sollos XX e satisfatzat su danno a qui ’ll’at avir fatto. 2E si non pagat infra dies XV, istit in prexoni … Leggi tutto ‹CLVIII. De qui furarit agresta over axina›

‹CLXII. De mercantis over bitureris›

/48v/ 1‹I›tem hordinamus et costituimus qui si alcunos mercantis over bitureris qui vendint horoba illis essirit aca‹ta›du fraudi e mancamento de sa horoba predita qui vendirit, gasi in masura comenti in pesu de balensas over in estadea, qui cusu godalli perdat sa horoba qui at avir fraudada. 2Et nienti de minus paguit a sa corti … Leggi tutto ‹CLXII. De mercantis over bitureris›

Secolo XIII – I

Il Pontefice Innocenzo III scrive ai Giudici di Torres, di Cagliari, e di Arborea, acciò ricevano onorevolmente l’arcivescovo di Torres (Biagio), al quale avea affidato importanti affari, che loro comunicherebbe a voce, fra i quali erano principali quelli riguardanti li due giudicati di Arborea, e di Gallura, e le future nozze della figlia giovinetta dell’ultimo regolo di questa seconda provincia.

(1203, …).

Secolo XIII – II

Il Pontefice Innocenzo III scrive all’arcivescovo di Pisa (Ubaldo), rimproverandolo di aver ricevuto il giuramento di fedeltà a favore della chiesa Pisana da Guglielmo marchese di Massa e Giudice di Cagliari, mentre un tal giuramento dovea prestarsi a favore della chiesa Romana, e della sedia Apostolica, siccome signora e padrona del Giudicato di Cagliari, e dell’isola di Sardegna. Gli ordina in conseguenza di proscioglierlo dal vincolo di un tal giuramento, adducendo argomenti giuridici per provare, che la sola chiesa Romana, non però gli arcivescovi Pisani, era in dritto e possesso di esigerlo e di riceverlo.

Dal Fara, De reb. Sard., lib. II. pag. 222-23. – Ediz. Torin. (1)

Secolo XIII – III

Lettera di Papa Innocenzo III al giudice di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), con cui lo esorta a prestare a mani dell’arcivescovo di Torres (Biagio) il giuramento di fedeltà alla chiesa Romana, al quale erasi rifiutato, per aver già poco innanzi giurato a mani dell’arcivescovo di Pisa, salvo l’onore della sedia Apostolica, avvertendolo che quel primo suo giuramento era illecito ed inefficace.

(1205, …).

Secolo XIII – IV

Il Pontefice Innocenzo III scrive la presente lunghissima epistola all’arcivescovo di Cagliari (Rico), onde distoglierlo dal pensiero ch’egli avea manifestato di rinunziare al vescovado, per dedicarsi a una vita più oscura e più tranquilla, facendogli presenti i doveri del suo stato, e il merito che si acquista nell’adempierli in mezzo alle fatiche e alle tribolazioni, ed intessendo pure le di lui lodi per lo zelo che fino ad allora avea spiegato nell’esercizio del suo apostolico ministero.

(1205, …).

Secolo XIII – V

Pietro, vescovo di Sorres, partecipa con la presente epistola ai più distinti magnati del suo tempo la fondazione del monistero di S. Maria di Paulis, o de Padulis dell’ordine Cisterciense, fatta da Comita II, giudice di Torres, riferisce le cure da lui adoperate per ridurre ad atto il pio desiderio del fondatore, e indica partitamente i beni, co’ quali quest’ultimo avea largamente dotato il monistero, e i privilegi accordati ai monaci chiamativi da Chiaravalle.

(1205, …)

Secolo XIII – VI

Ricco, arcivescovo di Cagliari, delegato da Papa Innocenzo III per comporre le dispute insorte tra Biagio arcivescovo di Torres e i monaci del monistero di Nurki per causa di due censi, uno di venti soldi pisani, e l’altro di una libbra di argento, che detti monaci doveano corrispondere agli arcivescovi Turritani in occasione della loro consegrazione, e dell’arrivo nell’isola di Legati Pontificii, li riduce amichevolmente a concordia, della quale sono riferite nel presente atto le condizioni.

(1205, 5 maggio).

Secolo XIII – VII

Lettera di Papa Innocenzo III al Podestà e Consiglio del comune di Genova, con cui, dolendosi delle offese fatte dai Pisani nell’affare di Sardegna (in facto Sardiniae) a Trasamondo suo cugino, li previene di aver ordinato a quest’ultimo di recarsi senza dilazione alla loro città, dove dal medesimo si tratterebbero di presenza con detto Podestà e Consiglio cose che dovrebbero ridondare eziandio in loro onore, e vantaggio.

(1206, 7 gennaio).

Secolo XIII – VIII

Il Pontefice Innocenzo III commette all’arcivescovo di Pisa la inquisizione di un caso singolare di certa nobile B., la quale, dopo aver sposato il Giudice di Arborea, ed averne avuto un figlio, vivente ancora questo suo primo marito si sposò ad un altro, cioè al conte Ugone, e n’ebbe due figli, per la di cui legittimazione la detta nobile bigama erasi rivolta all’autorità della Sedia Apostolica.

(1207, 16 maggio).

Secolo XIII – IX

Atto di satisfazione prestata dai legati del Podestà e del popolo Pisano al Pontefice Innocenzo III per la ingiusta occupazione del giudicato di Gallura fatta da Lamberto (visconte) cittadino di Pisa, per le di lui nozze con la signora di detto Giudicato, e per li danni, spese ed ingiurie perciò sofferte da Transmondo cugino dello stesso Pontefice.

(1207, 10 settembre).

Secolo XIII – X

Il Pontefice Innocenzo III rimprovera acremente l’arcivescovo di Cagliari (Rico) per aver permesso le nozze incestuose della figlia del marchese di Massa con Ugone di Basso, e per non aver pubblicato la scomunica e l’interdetto fulminati dalla S. Sede contro Lamberto cittadino di Pisa, e le sovrane e il Giudicato di Gallura; lo eccita a far disciogliere la detta unione incestuosa, a rinnovare e dichiarare la sentenza Pontificia contro il suddetto Lamberto, e le signore Galluresi, e a presentarsi personalmente al suo cospetto in Roma prima della prossima Pasqua di resurrezione, dichiarandolo in caso di disubbidienza sospeso dall’ufficio vescovile.

(1207, 27 ottobre).

Secolo XIII – XI

Girardo abate di Telieto, e Galgano abate di S. Galgano promettono ai consoli del comune di Genova, che dentro il termine da decorrere fino al 25 luglio del 1208 fanno segnare, e osservare dai Pisani e dai Genovesi la pace simile a quella fra essi conchiusa coll’autorità di Papa Clemente III per mezzo di Pietro cardinale di S. Cecilia, e di Soffredo cardinale di S. Maria in via lata, nella qual pace erano specialmente comprese le questioni insorte fra le due repubbliche per le loro possessioni, e i dritti che rispettivamente pretendevano avere in Sardegna.

(1208, 19 marzo).

Secolo XIII – XII

Li suddetti Girardo abate di Telieto, e Galgano abate di S. Galgano ingiungono ai Pisani e Genovesi di far tregua fra loro, di osservarla fino al dì di Ognissanti del 1208, e di pubblicarla nella prossima Pasqua in tutti i luoghi di loro giurisdizione, e nei quali dimorassero cittadini di Pisa e di Genova, si fanno promettere le guarentigie che stimeranno perciò necessarie, e assegnano ai medesimi il giorno 25 di luglio di quell’istesso anno per comparire alla loro presenza in persona dei loro Consoli e Podestà nel castello d’Ilice, o in quell’altro luogo, che sarà da essi indicato con lettere autentiche.

(1208, 19 marzo).

Secolo XIII – XIII

Il Pontefice Innocenzo III accetta l’atto di satisfazione offertogli dai legati del comune di Pisa per gli affari succeduti in Sardegna, restituisce perciò al medesimo comune la sua grazia, e alla chiesa Pisana i suoi antichi privilegi, e lo previene di avere già ingiunto all’arcivescovo Lottario di assolvere dalla scomunica Lamberto (L.) invasore del giudicato di Gallura, ferma però rimanendo la scomunica medesima contro la di lui moglie, e la di lui suocera, finché esse pure non diano soddisfazione alla Sedia Pontificia.

(1208, 11 maggio).

Secolo XIII – XIV

Girardo abate di Telieto col consenso di Galgano abate di S. Galgano proroga fino all’otto settembre 1208 il termine già fissato fino al 25 luglio dello stesso anno per la prolazione della sentenza sulle questioni esistenti tra i Pisani e i Genovesi.

(1208, 23 luglio).

Secolo XIII – XV

Procura data da Guglielmo Rubeo, e da Daniele Auria ai consoli del comune di Genova per assistere alla prolazione della sentenza di pace tra Pisani e Genovesi che dovea farsi dagli abati di Telieto, e di S. Galgano.

(1209, 24 aprile).

Secolo XIII – XVI

Sentenza, o arbitramento di pace tra Pisani e Genovesi, proferita dagli abati di Telieto e di S. Galgano alla presenza dell’arcivescovo e del Podestà di Pisa, dell’arcivescovo e dei consoli del comune di Genova, e del vescovo di Luni, nella quale sono aggiunti altri capitoli e condizioni alla pace precedentemente stabilita dai cardinali di S. Cecilia e di S. Maria in via lata, che si conferma, ed è perciò riportata nella sentenza medesima.

(1209, 26 aprile).

Secolo XIII – XVII

Li suddetti abati di Telieto, e di S. Gargano ingiungono ai Pisani e ai Genovesi di osservare fedelmente la pace nei tempi, luoghi e modi stabiliti dalla precedente sentenza, e di denunziarla ai loro concittadini, di restituirsi le cose toltesi a vicenda per mare e per terra, e di rimettersi concordemente i danni e le ingiurie reciproche.

(1209, 26 aprile).

Secolo XIII – XIX

Il Pontefice Innocenzo III scrive al Podestà e Comune di Pisa, dolendosi che il marchese di Massa giudice di Cagliari fosse stato tratto per alcune sue liti avanti a giudici Pisani, mentre, essendo l’isola di Sardegna sotto il dominio della Sedia Apostolica, dovea il detto marchese essere sottoposto al foro di giudici Pontificii, si accontenta intanto delle spiegazioni dategli a tal proposito dai predetti Podestà e Comune, le quali sono riferite in questa lettera; e si riserva di provvedere, dappoichè il vescovo di Firenze, da lui perciò specialmente delegato, avrà udito ambe le parti, e assunte le relative informazioni.

(1210, 22 dicembre).

Secolo XIII – XX

Maria de Thori, col consenso di Comita II re di Torres, e del di lui figlio Mariano, conferma la donazione da lei già fatta all’eremo di S. Salvatore di Camaldoli delle due chiese di S. Maria, e di S.ta Giusta di Orrea con ampia dotazione di terre e di servi, onde fondarvi due monisteri (1).

(1210. 1 luglio).

Secolo XIII – XXI

Lettera di Papa Innocenzo III al giudice di Torres (Comita II), con cui lo avverte, che il giuramento da lui prestato ai Pisani di render loro giustizia contro i loro debitori esistenti nel regno Turritano non gli ha punto conferito, né potea conferirgli autorità veruna sopra le persone ecclesiastiche esenti dalla di lui giurisdizione, e perciò lo esorta a non molestarle, e a non chiamarle in giudizio avanti di sé, come avea fatto per lo passato, giacché la Sedia Apostolica non potea tollerare siffatto abuso.

(1211, …).

Secolo XIII – XXII

Il Pontefice Innocenzo III commette all’arcivescovo (Biagio) di Torres di esaminare la domanda reiteratamente presentatagli dal vescovo di Sorres, e, trovandola giusta, di accettare la di lui rinunzia al vescovado, a condizione però che ritorni al suo monistero per impiegarvi nel servizio divino il resto dei suoi giorni.

(1211, 25 maggio).

Secolo XIII – XXIII

Papa Innocenzo III raccomanda a C. (Comita II) giudice di Torres di tenersi apparecchiato con gli altri principi di Sardegna contro i Pisani che aveano armato un navilio per l’Imperatore Ottone da lui scomunicato; e gli comanda altresì di non fare con chichessia, senza suo ordine, alcun contratto per la terra (giudicato) di Gallura.

(1211, 3 settembre).

Secolo XIII – XXIV

Lettera di Papa Innocenzo III agli arcivescovi di Torres e di Arborea, con la quale commette ai medesimi di udire le proposte che farebbe il giudice Cagliaritano W. (Guglielmo marchese di Massa) per l’affare di detto luogo di Arborea, e di dargli, quelle udite, il consiglio che stimeranno più conveniente.

(1211, 3 settembre).

Secolo XIII – XXV

Papa Innocenzo III scrive all’arcivescovo di Torres (Biagio), affinché, assunti per congiudici l’arcivescovo di Arborea, ed un’altra persona capace ed addottrinata da eleggersi dalla figlia del conte Guidone, moglie del Giudice di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), verifichi giudizialmente se esista l’impedimento canonico, per cui il suddetto giudice avea chiesto al Pontefice lo scioglimento del vincolo matrimoniale che lo univa alla predetta figlia del conte Guidone, e si provveda secondo ragione e giustizia, rimossa ogni appellazione.

(1211, 3 settembre).

Secolo XIII – XXVII

Bernardo arcivescovo di Arborea conferma al monistero di Bonarcanto le donazioni e le largizioni fattegli dal suo fondatore Costantino II, accorda ai monaci le decime, le oblazioni e le primizie spettanti alle chiese donate, e la facoltà di amministrarvi i sagramenti, eccettuato il battesimo, che dovrebbe sempre conferirsi nella chiesa di S. Agostino di Austis, proibisce la erezione di nuove chiese et oratorii nelle parrocchie dipendenti dai donatarii, ed impone ai monaci l’obbligo di riconoscere il suddetto Costantino II e suoi successori per patroni del monistero medesimo, e di eleggere col loro consentimento i priori che dovrebbero governarlo.

(1211, 20 ottobre (1)).

Secolo XIII – XXVIII

Tregua di cinque anni conchiusa tra i Consoli del comune di Genova, e i Consoli dell’Ordine del mare di Pisa, i quali ultimi si obbligano specialmente di farla giurare ed osservare, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, dai Pisani dimoranti in Cagliari di Sardegna.

(1212 [1213 stil. pis.], 6 luglio).

Secolo XIII – XXX

Il giudice Trogodorio de Unali con la sua moglie Benedetta di Lacon dichiara e conferma una donazione già fatta dal giudice Pietro alla chiesa di S. Giorgio di Suelli, della quale il vescovo Trogodorio avea dato anteriormente le prove testimoniali al giudice Barisone nella corona (letto di giustizia) da lui tenuta nel villaggio di Quarto, ricevendone quindi il corrispondente diploma (carta bullada) di concessione, e di approvazione (1).

(1215, 30 settembre).

Secolo XIII – XXXI

Convenzione tra Comita II giudice di Torres, e Marignano, o Mariano suo figlio da una parte, e i Consoli del comune di Genova dall’altra. I primi si obbligano di giurare la cittadinanza genovese, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere ai medesimi, che abbiano stabilmente nel regno turritano i loro Consoli particolari per giudicare e sentenziare nelle loro liti, salvo che si tratti di questione tra Sardi e Genovesi, nel qual caso conosceranno della causa il giudice con detti consoli, di permettere inoltre la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani, ecc. E i secondi si obbligano a nome del Comune di proteggerli, di permettere loro libero commercio, e di non far pace co’ Pisani senza il  loro consenso, ecc. ecc.

(1216, …(1)).

Secolo XIII – XXXII

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari, e del Giudicato Cagliaritano, assieme al donnicello suo figlio (Guglielmo II) fa ampia donazione di molte terre e poderi alla chiesa e al vescovado di sant’Antioco di Solci.

(1216, 22 maggio).

Secolo XIII – XXXIII

Il Pontefice Onorio III riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica i diversi monisteri e chiese dell’ordine di S. Benedetto di Monte Cassino, fra i quali sono pure compresi i monisteri e le chiese dello stess’ordine, ch’esistevano in Sardegna.

(1216, 12 agosto).

Secolo XIII – XXXIV

Bolla di Papa Onorio III, con la quale è ricevuto sotto la tutela e la protezione della Chiesa Romana il monistero di Vallombrosa con le chiese, monisteri e possessioni dal medesimo dipendenti, nel quale novero sono pure quattro monisteri ch’esistevano in Sardegna.

(1216, 15 ottobre).

Secolo XIII – XXXV

Benedetta marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari, e di Arborea, scrive al Pontefice Onorio III, narrandogli lo stato di soggezione, anzi di aperta oppressione, in cui la tenevano i Pisani, dappoichè con blandimenti l’aveano indotta a lasciar loro edificare il castello di Castro sovra un colle che dominava la terra cagliaritana, che perciò avea loro ceduto, a ricevere da essi l’investitura di detta terra, e a dichiararsi vassalla dei medesimi, in contraddizione all’atto d’omaggio, che avea prestato alla Chiesa Romana al tempo della sua assunzione al trono Cagliaritano assieme a suo marito Parasone. Quindi supplica lo stesso Pontefice di autorizzarla a stringer lega col giudice di Torres, e co’ Genovesi, di proscioglierla dal giuramento prestato ai Pisani, e d’inviare nel giudicato un suo nunzio o legato, per conoscere e provvedere sulle cose da lei esposte, e restituire la provincia alla di lei legittima obbedienza.

(1217, …).

Secolo XIII – XXXVI

Lettera di Papa Onorio III al vescovo di Ostia, Legato della Sede Apostolica, acciò ingiunga al podestà e comune di Pisa, di richiamare dalla Sardegna l’esercito che vi aveano spedito, e vi mantenevano contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, di atterrare il castello che vi aveano edificato contro il volere di Papa Innocenzo suo predecessore, ovvero di darlo in custodia alla persona perciò deputata dalla Chiesa Romana.

(1217, …).

Secolo XIII – XXXVII

Il Pontefice Onorio III raccomanda all’arcivescovo di Arborea in Sardegna, acciò faccia fare nella sua diocesi, e in tutte le chiese e monisteri, pubbliche preghiere per la felice riuscita della impresa assunta per la crociata contro gl’infedeli d’Oriente da Andrea re di Ungheria, da Leopoldo duca d’Austria, dal duca di Moravia, e da altri illustri principi di quel tempo.

(1217, 24 novembre).

Secolo XIII – XXXVIII

Papa Onorio III in un concistoro tenuto in Laterano alla presenza di molti cardinali, arcivescovi, vescovi, chierici e laici, ordina agli ambasciatori di Genova e di Pisa, che le due repubbliche facciano la pace fra di loro; che i Genovesi consegnino al Nunzio Pontificio il castello di Bonifacio (in Corsica), e i Pisani il castello di Cagliari in Sardegna; e che il comune di Genova continui a possedere pacificamente il pegno che avea nel giudicato di Arborea fino ad essere integralmente soddisfatto dei suoi crediti. Gli ambasciatori di Genova protestano non voler fare la pace co’ Pisani, se nella medesima non saranno eziandio compresi il giudice di Torres, e il di lui figlio; lo che essendosi pure ordinato dal Pontefice, la pace fu tosto accettata e conchiusa (1).

(1217, 2 dicembre).

Secolo XIII – XXXIX

Papa Onorio III indirizza la presente epistola agli arcivescovi, e vescovi Sardi, ai giudici di Torres e di Gallura, ed ai magnati dell’isola, esortandoli a prestare il debito onore e riverenza a Vitale arcivescovo di Pisa, cui egli, ad esempio dei Pontefici suoi predecessori, avea conceduto la primazia nelle archidiocesi di Torres, di Arborea, e di Cagliari, e la legazione Apostolica in Sardegna.

(1218, 5 febbraio).

Secolo XIII – XL

Il Pontefice Onorio III scrive all’arcivescovo di Torres, onde acquietarlo sul fatto della primazia e della legazione in Sardegna da lui, e dai suoi predecessori accordata agli arcivescovi di Pisa, significandogli, che un tal privilegio dovea essere, e sarebbe da lui contenuto dentro i limiti segnati dalle sanzioni canoniche; e che perciò si dovrebbero rendere agli arcivescovi Pisani gli onori e l’obbedienza dovuta ai Primati e Legati Pontificii allora soltanto, ch’essi anderebbero in Sardegna nella detta loro qualità, e nei tempi designati, per farvi la visita delle diocesi e delle chiese; ma che in qualunque altro tempo essi vi si trovassero, o quando ne fossero assenti, dovea rimanere nella sua interezza la giurisdizione ordinaria degli arcivescovi e vescovi dell’isola.

(1218, 3 luglio).

Secolo XIII – XLI

Lo stesso Pontefice Onorio III scrive al clero, e al popolo Pisano, rammentando ai medesimi la prova di affetto da lui data alla città di Pisa, concedendo al di lei arcivescovo la primazia negli arcivescovadi di Torres, Cagliari, e Arborea, e la legazione Pontificia in Sardegna.

(1218, …).

Secolo XIII – XLII

Il Pontefice Onorio III esorta i Milanesi, affinché prestino aiuto d’armi e di armati a Mariano giudice di Torres, per discacciare i Pisani dalla Sardegna, i quali ne aveano invaso una parte, e la ritenevano con disprezzo dei dritti della Sedia Apostolica, concedendo perciò ai medesimi indulgenza, e remissione di pene ecclesiastiche, laddove dessero l’addimandato soccorso.

(1218, 10 novembre).

Secolo XIII – XLIII

Torgodorio giudice di Cagliari fa donazione ampia ed irrevocabile a suo figlio Salucio di Laccon, ed ai di lui eredi e successori, della Incontrada (1) di Trexenta in contemplazione del matrimonio che dovea contrarre con Adelasia; e descrive minutamente nel diploma tutti i luoghi, città, villaggi, terre, salti e boschi compresi nella donazione.

(1219, 20 luglio).

Secolo XIII – XLIV

Mariano II, giudice di Torres, promette a Pietro d’Oria legato del comune di Genova di osservare la convenzione già da lui fatta con lo stesso comune (1), e ne rinnova col presente atto i patti e le condizioni, fra le quali erano le principali, di spendere lire ventimila nel territorio di Genova, di dar la colletta, di proteggere i Genovesi nelle sue terre, e specialmente quelli del castello di Bonifacio in Corsica, di permettere ai medesimi lo stabilimento di loro Consoli particolari nel regno Turritano per definire le loro liti, di non esiger dazi, di dare al comune lire cento all’anno laddove conquistasse quella parte del giudicato di Arborea, ch’era di Ugone di Basso, e la metà delle terre degli altri giudicati dell’isola che pur venissero in sue mani con l’aiuto di soldati genovesi, ovvero le spese di guerra perciò fatte dal comune, di non dar ricetto nei suoi Stati ai Pisani, e agli altri nemici di Genova, e di non  ritenere le sostanze dei Genovesi morti o naufragati nei suoi dominii.

(1224, 7 settembre).

Secolo XIII – XLV

Benedetta marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari promette a Gottifredo Legato Pontificio in Sardegna l’annuo censo di lire venti di argento per ricognizione del supremo dominio della Chiesa nei suoi Stati; che nessuno in avvenire assumerà il governo del giudicato senza giurar fedeltà ai Pontefici, ed ottenerne il vessillo, simbolo della sovranità; che singolari dimostrazioni di onore si useranno nella provincia cagliaritana ai Legati Apostolici; che i futuri giudici non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del Papa; e che laddove la loro discendenza legittima si estingua, la terra tutta ricadrà in potestà della Chiesa romana (1).

(1224, 3 dicembre).

Secolo XIII – XLVII

Pietro II regolo di Arborea con la sua consorte Diana dona alla chiesa e monistero dei Benedittini di S. Martino di Oristano otto montagne denominate Gay, Flarissa, Clementi, Bidella, Canali, Planu-Magiu, Doyga santa, e Cardìas, con tutti i boschi, terre culte ed inculte che vi sono comprese, ne designa la estensione ed i confini, ed accorda ai monaci il dritto feudale sulle medesime.

(1228, 18 gennaio). (1)

Secolo XIII – XLVIII

Il Pontefice Gregorio IX, dopo aver scomunicato i Cattari, i Paterini, i Poveri di Lione, gli Arnaldisti, gli Speronisti, i Passagini, e l’imperatore Federigo, fulmina eziandio l’anatema contro Ubaldo cittadino Pisano, il quale avea invaso armata mano una parte della Sardegna (il giudicato di Gallura), e contro i suoi aderenti e consorti, che aveano favorito e favorivano tale usurpazione.

(1229, 20 agosto).

Secolo XIII – XLIX

Particola del trattato di pace, e di commercio tra Mico Seracino re di Affrica, e di Busa, e la repubblica Pisana, nelle quali è nominativamente compreso il castello di Cagliari, e tutta l’isola di Sardegna.

(1229 [1230, stil. pis.], 31 agosto).

Secolo XIII – L

Pietro II visconte di Basso, re e giudice di Arborea, col consenso e buona volontà della regina Diana sua moglie, dona alla chiesa di S. Maria di Bonarcado la vasta selva (saltu) di Querquedu (dei Querceti) soprastante alla chiesa medesima, e ne stabilisce la estensione ed i confini.

(1230, …).

Secolo XIII – LI

Ugolino e Lamberto conti di Bulgari, in proprio nome, e nella qualità di procuratori di Ranieri conte di Bulgari, si confessano e costituiscono solidalmente debitori verso Pellario di Ugolino Gualandi di lire trentacinque di denari nuovi pisani da lui spese in loro servizio nell’andare con armi e munizioni a Torres in Sardegna, e più di altre lire ventisei, e soldi cinque di Genova, per cui avea assunto obbligazione a loro nome, e di lire nuove quaranta di denari nuovi di Pisa, prezzo di un cavallo comprato pel suddetto servizio, e si obbligano di rendergli e pagargli le anzidette somme nei termini e tempi stabiliti in quest’atto medesimo.

(1233 [1234, stil. pis.],…).

Secolo XIII – LII

Barisone III, giudice di Torres e di Arborea, assistito dal suo tutore e curatore Arzocco de Serra, e dal Consiglio di reggenza del giudicato, composto di uomini liberi, e di prossimi congiunti dello stesso Barisone, rinnova col comune di Genova rappresentato da Nicolino Spinola suo legato speciale la convenzione fatta nel 1191 con lo stesso comune da Mariano II suo padre, e da Comita II suo avo, regoli entrambi, e suoi predecessori nel regno Turritano.

(1233, 24 gennaio).

Secolo XIII – LIII

Il nobile Orlandino Ugolino da Porcari presta giuramento di fedeltà e di vassallaggio alla Chiesa Romana, riceve in custodia la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo, già appartenenti a Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, e devoluti dopo la di lui morte alla suddetta Chiesa, e promette di ritenere l’uno e l’altra a nome e disposizione del sovrano Pontefice.

(1235, 23 gennaio).

Secolo XIII – LIV

Torgodorio arcivescovo di Arborea fa donazione alla casa, e chiesa di S. Croce a bocca d’Arno in Pisa della chiesa di S. Marco di Finocleto presso il ponte del fiume di Oristano, co’ campi, vigne, terre coltivate e incolte alla medesima appartenenti.

(1235, 23 marzo).

Secolo XIII – LV

Il Pontefice Gregorio IX scrive al Capitolo ed al Clero di Pisa, che essendosi presentato a lui il loro arcivescovo per chiedergli, che fossero mantenuti illesi e confermati i dritti di primazia conceduti ai suoi predecessori dalla Sedia Apostolica sugli arcivescovi e vescovi di Sardegna, e che avendo ricevuto in pari tempo a tal riguardo domande di giustizia per parte di alcuni prelati dell’isola, egli era disposto di rendere la debita ragione all’uno, ed agli altri. La qual cosa facea conoscere al suddetto Clero e Capitolo, perché l’arcivescovo di Pisa, non potendo protrarre ulteriormente la sua dimora in Rieti, era già partito per restituirsi alla sua sede.

(1235, 19 luglio).

Secolo XIII – LVI

Il Pontefice Gregorio IX scrive all’arcivescovo di Pisa, rimproverandolo, che si fosse trasferto a Sardegna per esercitarvi i dritti e gli uffizi della legazione Pontificia, senza averne prima impetrato ed ottenuto, secondo il consueto, speciale licenza dalla Sedia Apostolica, mosso unicamente a ciò fare dalla lettera che lo stesso Pontefice avea poco innanzi diretta al Clero e Capitolo Pisano, con cui li accertava, che avrebbe mantenuti illesi i privilegi degli arcivescovi Pisani sopra gli arcivescovadi e vescovadi dell’isola.

(1235, 6 ottobre).

Secolo XIII – LVII

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, dichiara essere di spettanza della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant’altro essa possedeva nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa; e fattane quindi ampia ed irrevocabile donazione a favore della stessa Romana Chiesa, e protestando di ritenerli e possederli a nome della medesima, e sotto la dipendenza del di lei alto dominio, dispone che detto giudicato, beni, possessioni, e dritti a lei appartenenti, nel caso in cui essa o i suoi figli morissero senza successione legittima, siano restituiti senza diminuzione alla ridetta Chiesa. Alessandro Cappellano e Legato Pontificio accetta a nome della Sedia Apostolica le premesse dichiarazione e donazione.

(1236, 3 marzo).

Secolo XIII – LVIII

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, con l’assistenza e il consenso del suo marito Ubaldo, conferma a favore della Chiesa Romana quanto avea già dichiarato e promesso nell’atto precedente, e presta a mani del Legato Pontificio il giuramento di fedeltà e vassallaggio.

(1236, 3 marzo).

Secolo XIII – LIX

Ubaldo, giudice di Gallura e di Torres, conferma le dichiarazioni e promesse fatte dalla sua consorte Adelasia, e dichiara alla sua volta di ritenere a nome della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant’altro spettava alla predetta sua consorte nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa, e presta perciò a mani del Legato Pontificio il relativo giuramento di fedeltà (1).

(1236, 3 marzo).

Secolo XIII – LX

Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e la di lui consorte Adelasia, promettono con giuramento di essere sempre ossequenti alla Sedia Pontificia, e di prestare intera e passiva obbedienza ai comandamenti del Papa, sia che vengano dati da lui direttamente, sia che li ricevano per mezzo  de’ suoi nunzi, o di sue lettere.

(1236, 3 marzo).

Secolo XIII – LXI

Ubaldo, giudice di Gallura e di Torres, richiesto da Alessandro Legato Pontificio a prestare pel giudicato di Gallura lo stesso giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana, che avea prestato pel giudicato di Torres, vi si rifiuta, perché avea giurato fedeltà al comune di Pisa per quella istessa provincia, e non volea essere spergiuro. Protesta per altro, che aderirà alle brame della Sedia Apostolica, laddove il Pontefice, o il suo Legato lo prosciolgano prima dal giuramento prestato ai Pisani.

(1236, 3 marzo).

Secolo XIII – LXII

Pietro II giudice di Arborea, con la sua consorte Diana, conferma alla chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcado le ampie donazioni fattegli da suo padre Ugone II, visconte di Basso, e da sua madre Preziosa di Laccono; e dippiù accorda ai monaci la libertà della pesca nello stagno di Mare-Ponti, francandoli da ogni dazio verso il tesoro.

(….(1)).

Secolo XIII – LXIII

Alessandro, Legato Pontificio in Sardegna, proibisce sotto pena di scomunica a qualunque giudice, o notaio di redigere, senza suo consenso e licenza, carte o istrumenti relativi ai colloquii e convenzioni già seguite, o che fossero per seguire tra lui, e Ubaldo e Adelasia sovrani di Torres, e di Gallura.

(1237, 3 marzo).

Secolo XIII – LXVI

Pietro II, giudice di Arborea, riconosce il supremo dominio della Chiesa Romana sopra il suo giudicato, e avvalora siffatta ricognizione prestando il giuramento di fedeltà e vassallaggio a mani di Alessandro Legato Pontificio in Sardegna.

(1237, 3 aprile).

Secolo XIII – LXVII

Pietro II, giudice di Arborea, riceve da Alessandro Legato Pontificio, mediante la consegna di un vessillo coll’emblema delle somme chiavi, la investitura del giudicato, promette di pagare alla Sedia Apostolica l’annuo censo di mille e cento bisanti, e ordina e stabilisce, che morendo egli, o i figli suoi senza prole legittima, il regno di Arborea ritorni per intiero alla Chiesa Romana, cui dichiara di appartenere in dominio, e proprietà (1).

(1237, 3 aprile).

Secolo XIII – LXVIII

Ubaldo Visconti, giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II, giudice di Arborea, intervengono per mezzo di loro rappresentanti alla elezione degli Arbitri per la conclusione della pace fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani, Lucchesi, molti signori del contado, varie repubbliche, e comunità della Toscana (1).

(1237 [1238 sti. pis.], 5 aprile).

Secolo XIII – LXIX

Benedetto, chierico di Santo Stefano di Alatri, nella qualità di procuratore speciale di Alessandro Legato Pontificio, consegna all’arcivescovo di Arborea  il castello di Girapala, acciò lo ritenga e custodisca a nome della Chiesa Romana, proibendogli di rimetterlo in potere di chicchessia, fuorché di chi gli sarà ordinato dal Papa.

(1237, 7 aprile).

Secolo XIII – LXX

Alessandro, Legato Pontificio, dà e concede ad Adelasia, moglie di Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e ai di lei figli legittimi, il giudicato Turritano, e quanto altro le apparteneva per dritto ereditario nelle isole di Sardegna, e di Corsica, in Pisa, in Massa, ed altrove, e gliene accorda la investitura, col patto espresso, che morendo essa senza successione legittima di figli, ciò tutto ricada nel pieno e libero dominio della Chiesa Romana.

(1237, 8 aprile).

Secolo XIII – LXXIV

Alessandro, Legato Pontificio, consegna al vescovo di Ampurias il castello di Monte Acuto, acciò lo ritenga in custodia a nome della Chiesa Romana, ordinandogli di non consegnarlo fuorché a colui, che gli sarà indicato dal Sommo Pontefice.

(1237, 16 aprile).

Secolo XIII – LXXV

Alessandro, Legato Pontificio, concede a Pietro II ed alla di lui moglie la investitura del regno di Arborea, acciò  lo ritenga per intero a nome della Chiesa Romana, cui appartiene in dominio e proprietà; accordandogli soltanto la facoltà di donare alle chiese, ed ai suoi prossimi congiunti beni e redditi del giudicato.

(1237, 1 maggio).

Secolo XIII – LXXVI

Adelasia regina di Torres e di Gallura, dichiarando nuovamente di riconoscere il supremo dominio della Chiesa Romana sul regno Turritano, di cui avea ricevuto la investitura dal Legato Pontificio, si obbliga a nome proprio, e pe’ suoi successori, di pagare in perpetuo alla stessa Chiesa Romana l’annuo censo di quattro libbre di argento, e rinnova il patto di riversibilità di detto regno alla Sedia Apostolica, laddove essa dichiarante, o i di lei figli muoiano senza legittima discendenza.

(1237, 3 maggio).