Brancaleone, Saladino, e Nicolò Doria da una parte, e il podestà e comune di Genova dall’altra convengono nei patti seguenti: 1° di non ricevere rispettivamente nelle loro terre di Sardegna, e del giudicato di Logudoro, veruna persona, libera o schiava, d’ambo i sessi, che si dipartisse dalle terre di uno od altro dei contraenti, e di restituirla, od espellerla, laddove vi fosse già venuta dopo il 1282, o vi venisse in appresso: 2° che i Doria non comprerebbero nell’isola terre, ville, o castella appartenenti a Genovesi, senza il consenso del comune di Genova: 3° che i Genovesi potessero liberamente approdare ai porti, e trafficare nei luoghi posseduti dai Doria, senza pagar dazio di sorta; salvo che dovrebbero denunziare tutte le compre di granaglie che facessero, acciò i Doria potessero esigere dai venditori sei denari di Genova per ogni rasiere di grano, e tre denari per ogni rasiere d’orzo: 4° che tale immunità dovesse aver principio, dopo seguita la pace tra Pisani e Genovesi; e che qualunque di questi ultimi esportasse vettovaglie dalle terre dei Doria a Genova, senza giurarlo prima della esportazione, pagherebbe per multa il doppio del suddetto dazio di sei, e di tre denari di Genova non riscosso: 5° che i Genovesi redassero per intero i beni dei Genovesi morti nelle terre dei Doria: 6° che inoltre potessero avere in dette terre e luoghi consoli, rettori, presidi, o magistrati speciali per definire le loro liti sì civili che criminali, salvo il caso di omicidio, che sarebbe giudicato dai Doria, o dai loro ufficiali; e che inoltre i Genovesi non potessero essere convenuti in giudizio dai naturali del luogo, fuorché nanti li detti consoli o magistrati: 7° che avverandosi il caso di venire in potestà del comune di Genova la città di Sassari, i Doria gli cederebbero, come di presente per allora gli cedevano tutti i dritti e ragioni, che avessero o potessero avere nelle terre, castelli, ville, porto di Torres, ed altri porti, signorie, boschi e pascoli che pervenissero a detto comune, e ciò per facilitare gli accordi e la pace co’ Pisani; ma che tale cessione si ritenesse come non avvenuta, laddove in qualunque tempo lo stesso comune alienasse tali possessioni ed acquisti a chi non fosse nativo, od oriundo di Genova: 8° finalmente, che Nicolò Doria, altro dei contraenti, ratificherebbe la convenzione appena compiuti gli anni diecisette di sua età, avendone al presente soli quindici.
(1287, 23 dicembre).